Il sottoscritto Fabio Bristot, in qualità di Consigliere comunale del Gruppo Misto, desidera sottoporre alla cortese attenzione di quanti in indirizzo l’interrogazione che segue, allo scopo di verificare se quanto disposto dal Decreto Legislativo in oggetto trovi in Comune di Belluno coerente attuazione anche in termini di sorveglianza e controllo, oltre che l’eventuale applicazione del sistema sanzionatorio.
Ricordato, infatti, che il suddetto Decreto disciplina l’ordinamento del lavoro del dipendente delle Amministrazioni pubbliche tra cui ovviamente gli Enti Locali, si fa presente che all’art. 53 il comma 6 prevede che (…) Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica (6);
ribadito che al comma 7 dello stesso articolo si dispone che “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti (7) e che al comma 7-bis. “l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”;
precisato che ai sensi del comma 10 “l’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall’intesa se l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata”;
rimarcato che l’art. 11 prevede che “entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici” (comma 11) e che “le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto. [La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell’amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell’anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi];
preso atto, infine, che il successivo comma prevede che “entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all’anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11”;
Tutto ciò premesso si chiede di conoscere:
– quanti e quali siano stati negli ultimi 5 anni i dipendenti del Comune di Belluno ad aver richiesto l’autorizzazione prevista dal suddetto Decreto;
– in caso di risposta affermativa quale soggetto e/o organismo abbia valutato eventuali situazioni di conflitto espressamente previste dal richiamato comma 7;
– sempre in caso di risposta affermativa quale sia stato l’ammontare delle somme indicate al comma 11;
– se il Comune abbia poi provveduto ad ottemperare a quanto previsto dal comma 13.
Si richiede, altresì, di conoscere:
– se si siano registrati casi in cui la procedura prevista dalla norma non sia stata rispettata, ovvero se il Comune di Belluno abbia riscontrato fattispecie in cui i dipendenti abbiano svolto incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione stessa;
– se gli stessi abbiano dato avvio ai procedimenti disciplinari conseguenti e con quale esito;
– se sia mai registrato in tal senso anche un danno erariale conclamato come tale e se si sia provveduto ad esercitare i doveri e le conseguenti azioni che dovrebbero essere fatte d’ufficio poste dal Comune di Belluno.
Belluno, 7 settembre 2019 F. Bristot – Rufus